Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l’offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall’offerente. Il trasferimento di un compito pubblico o il rilascio di una concessione sono considerati una commessa pubblica se in virtù di tale trasferimento o rilascio all’offerente sono conferiti diritti esclusivi o speciali esercitati nell’interesse pubblico, per i quali l’offerente riceve direttamente o indirettamente una retribuzione o un’indennità. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali del diritto federale e cantonale. Contratti unilaterali, tra cui le donazioni, o contratti non pienamente bilaterali, come il comodato non rappresentano di principio commesse pubbliche. In ottemperanza ai disposti degli artt. 7 cpv. 5 LCPubb e 13 cpv. 2-3 RLCPubb/CIAP l'Amministrazione cantonale rende pubblica e accessibile la lista delle commesse che superano CHF 5'000.– (IVA esclusa) aggiudicate su invito o incarico diretto, con decisione cresciuta in giudicato. |